FAQ

E’ consentito visionare l’immobile?

Sì, contattando il Custode nominato dal Giudice dell’Esecuzione, ai recapiti indicati nell’Avviso di vendita.

Come si versa la cauzione?

La cauzione, non inferiore al 10 % del prezzo offerto, va costituita a mezzo assegno circolare intestato alla Procedura Esecutiva indicando il numero di RGE; salvo ulteriori diverse modalità che verranno comunicate dopo l’entrata in vigore delle cd aste telematiche.

Che sorte hanno gli importi depositati per la cauzione?

In caso di aggiudicazione la cauzione viene incamerata sul c/c intestato alla Procedura, in acconto sul prezzo di aggiudicazione. In caso contrario, l’importo verrà restituito dopo la gara.

E’ possibile conoscere il numero delle offerte depositate?

Non è possibile.

Come si presentano le offerte?

L’offerta deve essere presentata secondo le modalità dettagliatamente descritte nell’Avviso di vendita.

L’offerente sarà poi il soggetto a cui verrà trasferito l’immobile, salvo che per il caso di offerente Avvocato per persona da nominare ex art. 579 c.p.c..

Chi può sottoscrivere l’offerta nella vendita senza incanto?

  • l’offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale (avvocato), munito di procura speciale notarile;
  • l’Avvocato per persona da nominare ai sensi dell’art. 579 c.p.c.: nella domanda di partecipazione deve essere specificato che l’Avvocato non partecipa in proprio, ma per persona da nominare.
  • I genitori congiuntamente o l’esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, o altri rappresentanti legali del minore autorizzati per legge, possono presentare l’offerta e partecipare all’asta in rappresentanza del minore stesso, se debitamente autorizzati dal Giudice Tutelare.

Quali documenti devono essere allegati all’offerta? (salvo ulteriori diverse modalità che verranno comunicate dopo l’entrata in vigore delle cd aste telematiche)

  • domanda di partecipazione;
  • marca da bollo di Euro 16,00;
  • fotocopia carta di identità e codice fiscale del soggetto offerente;
  • in caso di ente o società, certificato camerale con l’evidenza dei poteri della persona offerente per la società o ente.
  • certificato di stato civile aggiornato emesso dal Comune di residenza o, se coniugati, estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con annotazioni emesso dal Comune nel quale si è celebrato il matrimonio;
  • per i cittadini stranieri: certificato di matrimonio tradotto in lingua italiana (anche se il matrimonio è stato trascritto in Italia; non è sufficiente l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio) e copia del permesso di soggiorno;
  • in caso di offerta presentata da ente commerciale e non, visura camerale AGGIORNATA a non oltre venti giorni dal deposito dell’offerta;
  • assegno cauzionale;
  • dichiarazione di voler conseguire l’agevolazione per l’acquisto della prima casa o per la piccola proprietà

Per le unioni civili e contratti di convivenza (Legge Cirinnà L.n. 76/2016) è necessario che gli offerenti producano:

  • offerenti uniti civilmente: estratto proveniente dal Registro Unioni Civili;
  • conviventi: certificato anagrafico o lo stato di famiglia o di residenza, unitamente al contratto di convivenza, se stipulato.

Coniugi in regime di comunione dei beni o in separazione: come compilare l’offerta e partecipare all’asta?

Coniugi in regime di comunione legale dei beni: la domanda sottoscritta da un coniuge in regime di comunione legale dei beni giova anche all’altro.

Alla vendita deve partecipare il sottoscrittore.

Nel caso si voglia, invece, evitare l’effetto automatico, il coniuge che vorrà risultare esclusivo titolare del bene dovrà precisare già nella domanda di partecipazione che trattasi di acquisto di bene personale.

Successivamente all’aggiudicazione, e prima della redazione del decreto di trasferimento, l’aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione di esclusione dei beni dalla comunione, resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile.

  • se l’offerta è presentata e sottoscritta da entrambi i coniugi in comunione legale dei beni: all’asta può essere presente anche solo uno di essi (considerato l’effetto automatico della comunione).

Coniugi in regime di separazione dei beni:

  • nell’ipotesi di acquisto congiunto:

l’offerta dovrà essere presentata da entrambi i coniugi con la necessaria presenza di tutti e due in sede d’asta.

Nel caso di impossibilità di uno dei coniugi a partecipare all’asta, la rappresentanza potrà essere conferita ad un altro soggetto (incluso il coniuge), purché munito di procura speciale notarile.

È possibile usufruire di un mutuo per l’acquisto di una casa all’asta?

Sì, la stipula del contratto di mutuo sarà contestuale all’emissione del decreto di trasferimento e sull’immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado a favore della banca mutuante.

La richiesta di mutuo dovrà essere formalizzata in asta o con dichiarazione successiva da comunicare al Notaio delegato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

E’ possibile usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa?

Sì, la volontà di usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa va espressa in sede di asta al termine della stessa.

L’aggiudicatario verrà comunque contattato per valutare l’effettiva esistenza delle condizioni previste dalla legge per poter usufruire di detti benefici e gli verrà fatta firmare correlata autocertificazione che verrà poi prodotta all’Agenzia delle Entrate.

Su chi gravano le spese condominiali inevase?

L’art. 63 delle Disp. Att. del Codice Civile precisa che “…Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” . Per anno in corso e precedente si considera l’anno di esercizio (non solare).

E’ opportuno che gli interessati all’acquisto, ove non precisato dalla perizia agli atti, si informino circa l’esistenza di eventuali pendenze condominiali, anche tramite l’Amministratore condominiale.

Cosa succede dopo che ho effettuato il saldo di aggiudicazione?

Dopo aver saldato il prezzo di aggiudicazione nei termini di legge, l’aggiudicatario dovrà versare il fondo spese (imposte ed onorari notarili), che verrà comunicato dal Notaio delegato, prima della redazione del decreto di trasferimento.

Quando si trasferisce la proprietà dell’immobile aggiudicato?

L’aggiudicatario diventa proprietario del bene solo dalla data di firma del Decreto di trasferimento da parte del Giudice. La copia conforme del Decreto di trasferimento, titolo di proprietà per l’aggiudicatario, viene rilasciata dal Tribunale, a seguito di apposita richiesta presentata presso la competente Cancelleria.

Quali formalità vengono cancellate con il decreto di trasferimento?

Il Giudice dell’Esecuzione, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sull’immobile (ex art. 586 C.p.c.),

L’orientamento maggioritario consente la cancellazione, sussistendo le condizioni di legge, di sequestri conservativi (anche non annotati di sentenza di condanna esecutiva e, quindi, non convertiti in pignoramento) e sentenze di fallimento.

Il Giudice dell’Esecuzione, con il decreto di trasferimento, non può ordinare la cancellazione di altre formalità gravanti sugli immobili (nemmeno se non opponibili alla procedura).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si segnala che non verranno cancellate:

  • domande giudiziali
  • fondo patrimoniale
  • trascrizione di contratti preliminari
  • trascrizione sequestri preventivi

Cosa succede se l’immobile pignorato è occupato da soggetti terzi in forza di regolare contratto?

I contratti di locazione sono opponibili alla procedura se aventi data certa anteriore al pignoramento.

I contratti di locazione di durata superiore ai nove anni sono opponibili se stipulati e trascritti prima del pignoramento.

Per qualsiasi informazione o dubbio relativo a stati di occupazione dell’immobile segnalati nell’avviso di vendita, ci si dovrà rivolgere al Custode nominato dal Tribunale.

A quanto ammontano le spese di trasferimento per i beni acquistati all’asta?

Di prassi, l’entità delle spese di trasferimento (imposte, volture) e degli onorari oscilla tra il 10% e il 20 % circa del prezzo finale di aggiudicazione (in caso di concessione dei benefici per la prima casa anche meno).

A chi ci si deve rivolgere per ottenere le chiavi dell’immobile acquistato all’asta?

Premesso che il Decreto di Trasferimento sottoscritto dal Giudice dell’Esecuzione costituisce di per sé titolo esecutivo e consente di agire per l’immediato rilascio dell’immobile, si precisa che l’acquirente dovrà rivolgersi al Custode, nominato.

FAQ

E’ consentito visionare l’immobile?

Sì, contattando il Custode nominato dal Giudice dell’Esecuzione, ai recapiti indicati nell’Avviso di vendita.

Come si versa la cauzione?

La cauzione, non inferiore al 10 % del prezzo offerto, va costituita a mezzo assegno circolare intestato alla Procedura Esecutiva indicando il numero di RGE; salvo ulteriori diverse modalità che verranno comunicate dopo l’entrata in vigore delle cd aste telematiche.

Che sorte hanno gli importi depositati per la cauzione?

In caso di aggiudicazione la cauzione viene incamerata sul c/c intestato alla Procedura, in acconto sul prezzo di aggiudicazione. In caso contrario, l’importo verrà restituito dopo la gara.

E’ possibile conoscere il numero delle offerte depositate?

Non è possibile.

Come si presentano le offerte?

L’offerta deve essere presentata secondo le modalità dettagliatamente descritte nell’Avviso di vendita.

L’offerente sarà poi il soggetto a cui verrà trasferito l’immobile, salvo che per il caso di offerente Avvocato per persona da nominare ex art. 579 c.p.c..

Chi può sottoscrivere l’offerta nella vendita senza incanto?

  • l’offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale (avvocato), munito di procura speciale notarile;
  • l’Avvocato per persona da nominare ai sensi dell’art. 579 c.p.c.: nella domanda di partecipazione deve essere specificato che l’Avvocato non partecipa in proprio, ma per persona da nominare.
  • I genitori congiuntamente o l’esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, o altri rappresentanti legali del minore autorizzati per legge, possono presentare l’offerta e partecipare all’asta in rappresentanza del minore stesso, se debitamente autorizzati dal Giudice Tutelare.

Quali documenti devono essere allegati all’offerta? (salvo ulteriori diverse modalità che verranno comunicate dopo l’entrata in vigore delle cd aste telematiche)

  • domanda di partecipazione;
  • marca da bollo di Euro 16,00;
  • fotocopia carta di identità e codice fiscale del soggetto offerente;
  • in caso di ente o società, certificato camerale con l’evidenza dei poteri della persona offerente per la società o ente.
  • certificato di stato civile aggiornato emesso dal Comune di residenza o, se coniugati, estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con annotazioni emesso dal Comune nel quale si è celebrato il matrimonio;
  • per i cittadini stranieri: certificato di matrimonio tradotto in lingua italiana (anche se il matrimonio è stato trascritto in Italia; non è sufficiente l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio) e copia del permesso di soggiorno;
  • in caso di offerta presentata da ente commerciale e non, visura camerale AGGIORNATA a non oltre venti giorni dal deposito dell’offerta;
  • assegno cauzionale;
  • dichiarazione di voler conseguire l’agevolazione per l’acquisto della prima casa o per la piccola proprietà

Per le unioni civili e contratti di convivenza (Legge Cirinnà L.n. 76/2016) è necessario che gli offerenti producano:

  • offerenti uniti civilmente: estratto proveniente dal Registro Unioni Civili;
  • conviventi: certificato anagrafico o lo stato di famiglia o di residenza, unitamente al contratto di convivenza, se stipulato.

Coniugi in regime di comunione dei beni o in separazione: come compilare l’offerta e partecipare all’asta?

Coniugi in regime di comunione legale dei beni: la domanda sottoscritta da un coniuge in regime di comunione legale dei beni giova anche all’altro.

Alla vendita deve partecipare il sottoscrittore.

Nel caso si voglia, invece, evitare l’effetto automatico, il coniuge che vorrà risultare esclusivo titolare del bene dovrà precisare già nella domanda di partecipazione che trattasi di acquisto di bene personale.

Successivamente all’aggiudicazione, e prima della redazione del decreto di trasferimento, l’aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione di esclusione dei beni dalla comunione, resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile.

  • se l’offerta è presentata e sottoscritta da entrambi i coniugi in comunione legale dei beni: all’asta può essere presente anche solo uno di essi (considerato l’effetto automatico della comunione).

Coniugi in regime di separazione dei beni:

  • nell’ipotesi di acquisto congiunto:

l’offerta dovrà essere presentata da entrambi i coniugi con la necessaria presenza di tutti e due in sede d’asta.

Nel caso di impossibilità di uno dei coniugi a partecipare all’asta, la rappresentanza potrà essere conferita ad un altro soggetto (incluso il coniuge), purché munito di procura speciale notarile.

È possibile usufruire di un mutuo per l’acquisto di una casa all’asta?

Sì, la stipula del contratto di mutuo sarà contestuale all’emissione del decreto di trasferimento e sull’immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado a favore della banca mutuante.

La richiesta di mutuo dovrà essere formalizzata in asta o con dichiarazione successiva da comunicare al Notaio delegato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

E’ possibile usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa?

Sì, la volontà di usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa va espressa in sede di asta al termine della stessa.

L’aggiudicatario verrà comunque contattato per valutare l’effettiva esistenza delle condizioni previste dalla legge per poter usufruire di detti benefici e gli verrà fatta firmare correlata autocertificazione che verrà poi prodotta all’Agenzia delle Entrate.

Su chi gravano le spese condominiali inevase?

L’art. 63 delle Disp. Att. del Codice Civile precisa che “…Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” . Per anno in corso e precedente si considera l’anno di esercizio (non solare).

E’ opportuno che gli interessati all’acquisto, ove non precisato dalla perizia agli atti, si informino circa l’esistenza di eventuali pendenze condominiali, anche tramite l’Amministratore condominiale.

Cosa succede dopo che ho effettuato il saldo di aggiudicazione?

Dopo aver saldato il prezzo di aggiudicazione nei termini di legge, l’aggiudicatario dovrà versare il fondo spese (imposte ed onorari notarili), che verrà comunicato dal Notaio delegato, prima della redazione del decreto di trasferimento.

Quando si trasferisce la proprietà dell’immobile aggiudicato?

L’aggiudicatario diventa proprietario del bene solo dalla data di firma del Decreto di trasferimento da parte del Giudice. La copia conforme del Decreto di trasferimento, titolo di proprietà per l’aggiudicatario, viene rilasciata dal Tribunale, a seguito di apposita richiesta presentata presso la competente Cancelleria.

Quali formalità vengono cancellate con il decreto di trasferimento?

Il Giudice dell’Esecuzione, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sull’immobile (ex art. 586 C.p.c.),

L’orientamento maggioritario consente la cancellazione, sussistendo le condizioni di legge, di sequestri conservativi (anche non annotati di sentenza di condanna esecutiva e, quindi, non convertiti in pignoramento) e sentenze di fallimento.

Il Giudice dell’Esecuzione, con il decreto di trasferimento, non può ordinare la cancellazione di altre formalità gravanti sugli immobili (nemmeno se non opponibili alla procedura).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si segnala che non verranno cancellate:

  • domande giudiziali
  • fondo patrimoniale
  • trascrizione di contratti preliminari
  • trascrizione sequestri preventivi

Cosa succede se l’immobile pignorato è occupato da soggetti terzi in forza di regolare contratto?

I contratti di locazione sono opponibili alla procedura se aventi data certa anteriore al pignoramento.

I contratti di locazione di durata superiore ai nove anni sono opponibili se stipulati e trascritti prima del pignoramento.

Per qualsiasi informazione o dubbio relativo a stati di occupazione dell’immobile segnalati nell’avviso di vendita, ci si dovrà rivolgere al Custode nominato dal Tribunale.

A quanto ammontano le spese di trasferimento per i beni acquistati all’asta?

Di prassi, l’entità delle spese di trasferimento (imposte, volture) e degli onorari oscilla tra il 10% e il 20 % circa del prezzo finale di aggiudicazione (in caso di concessione dei benefici per la prima casa anche meno).

A chi ci si deve rivolgere per ottenere le chiavi dell’immobile acquistato all’asta?

Premesso che il Decreto di Trasferimento sottoscritto dal Giudice dell’Esecuzione costituisce di per sé titolo esecutivo e consente di agire per l’immediato rilascio dell’immobile, si precisa che l’acquirente dovrà rivolgersi al Custode, nominato.