Sì, contattando il Custode nominato dal Giudice dell’Esecuzione, ai recapiti indicati nell’Avviso di vendita.
Sì, contattando il Custode nominato dal Giudice dell’Esecuzione, ai recapiti indicati nell’Avviso di vendita.
La cauzione, non inferiore al 10 % del prezzo offerto, va costituita a mezzo assegno circolare intestato alla Procedura Esecutiva indicando il numero di RGE; salvo ulteriori diverse modalità che verranno comunicate dopo l’entrata in vigore delle cd aste telematiche.
In caso di aggiudicazione la cauzione viene incamerata sul c/c intestato alla Procedura, in acconto sul prezzo di aggiudicazione. In caso contrario, l’importo verrà restituito dopo la gara.
Non è possibile.
L’offerta deve essere presentata secondo le modalità dettagliatamente descritte nell’Avviso di vendita.
L’offerente sarà poi il soggetto a cui verrà trasferito l’immobile, salvo che per il caso di offerente Avvocato per persona da nominare ex art. 579 c.p.c..
Per le unioni civili e contratti di convivenza (Legge Cirinnà L.n. 76/2016) è necessario che gli offerenti producano:
Coniugi in regime di comunione legale dei beni: la domanda sottoscritta da un coniuge in regime di comunione legale dei beni giova anche all’altro.
Alla vendita deve partecipare il sottoscrittore.
Nel caso si voglia, invece, evitare l’effetto automatico, il coniuge che vorrà risultare esclusivo titolare del bene dovrà precisare già nella domanda di partecipazione che trattasi di acquisto di bene personale.
Successivamente all’aggiudicazione, e prima della redazione del decreto di trasferimento, l’aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione di esclusione dei beni dalla comunione, resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile.
Coniugi in regime di separazione dei beni:
l’offerta dovrà essere presentata da entrambi i coniugi con la necessaria presenza di tutti e due in sede d’asta.
Nel caso di impossibilità di uno dei coniugi a partecipare all’asta, la rappresentanza potrà essere conferita ad un altro soggetto (incluso il coniuge), purché munito di procura speciale notarile.
Sì, la stipula del contratto di mutuo sarà contestuale all’emissione del decreto di trasferimento e sull’immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado a favore della banca mutuante.
La richiesta di mutuo dovrà essere formalizzata in asta o con dichiarazione successiva da comunicare al Notaio delegato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.
Sì, la volontà di usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa va espressa in sede di asta al termine della stessa.
L’aggiudicatario verrà comunque contattato per valutare l’effettiva esistenza delle condizioni previste dalla legge per poter usufruire di detti benefici e gli verrà fatta firmare correlata autocertificazione che verrà poi prodotta all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 63 delle Disp. Att. del Codice Civile precisa che “…Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” . Per anno in corso e precedente si considera l’anno di esercizio (non solare).
E’ opportuno che gli interessati all’acquisto, ove non precisato dalla perizia agli atti, si informino circa l’esistenza di eventuali pendenze condominiali, anche tramite l’Amministratore condominiale.
Dopo aver saldato il prezzo di aggiudicazione nei termini di legge, l’aggiudicatario dovrà versare il fondo spese (imposte ed onorari notarili), che verrà comunicato dal Notaio delegato, prima della redazione del decreto di trasferimento.
L’aggiudicatario diventa proprietario del bene solo dalla data di firma del Decreto di trasferimento da parte del Giudice. La copia conforme del Decreto di trasferimento, titolo di proprietà per l’aggiudicatario, viene rilasciata dal Tribunale, a seguito di apposita richiesta presentata presso la competente Cancelleria.
Il Giudice dell’Esecuzione, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sull’immobile (ex art. 586 C.p.c.),
L’orientamento maggioritario consente la cancellazione, sussistendo le condizioni di legge, di sequestri conservativi (anche non annotati di sentenza di condanna esecutiva e, quindi, non convertiti in pignoramento) e sentenze di fallimento.
Il Giudice dell’Esecuzione, con il decreto di trasferimento, non può ordinare la cancellazione di altre formalità gravanti sugli immobili (nemmeno se non opponibili alla procedura).
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si segnala che non verranno cancellate:
I contratti di locazione sono opponibili alla procedura se aventi data certa anteriore al pignoramento.
I contratti di locazione di durata superiore ai nove anni sono opponibili se stipulati e trascritti prima del pignoramento.
Per qualsiasi informazione o dubbio relativo a stati di occupazione dell’immobile segnalati nell’avviso di vendita, ci si dovrà rivolgere al Custode nominato dal Tribunale.
Di prassi, l’entità delle spese di trasferimento (imposte, volture) e degli onorari oscilla tra il 10% e il 20 % circa del prezzo finale di aggiudicazione (in caso di concessione dei benefici per la prima casa anche meno).
Premesso che il Decreto di Trasferimento sottoscritto dal Giudice dell’Esecuzione costituisce di per sé titolo esecutivo e consente di agire per l’immediato rilascio dell’immobile, si precisa che l’acquirente dovrà rivolgersi al Custode, nominato.
Sì, contattando il Custode nominato dal Giudice dell’Esecuzione, ai recapiti indicati nell’Avviso di vendita.
La cauzione, non inferiore al 10 % del prezzo offerto, va costituita a mezzo assegno circolare intestato alla Procedura Esecutiva indicando il numero di RGE; salvo ulteriori diverse modalità che verranno comunicate dopo l’entrata in vigore delle cd aste telematiche.
In caso di aggiudicazione la cauzione viene incamerata sul c/c intestato alla Procedura, in acconto sul prezzo di aggiudicazione. In caso contrario, l’importo verrà restituito dopo la gara.
Non è possibile.
L’offerta deve essere presentata secondo le modalità dettagliatamente descritte nell’Avviso di vendita.
L’offerente sarà poi il soggetto a cui verrà trasferito l’immobile, salvo che per il caso di offerente Avvocato per persona da nominare ex art. 579 c.p.c..
Per le unioni civili e contratti di convivenza (Legge Cirinnà L.n. 76/2016) è necessario che gli offerenti producano:
Coniugi in regime di comunione legale dei beni: la domanda sottoscritta da un coniuge in regime di comunione legale dei beni giova anche all’altro.
Alla vendita deve partecipare il sottoscrittore.
Nel caso si voglia, invece, evitare l’effetto automatico, il coniuge che vorrà risultare esclusivo titolare del bene dovrà precisare già nella domanda di partecipazione che trattasi di acquisto di bene personale.
Successivamente all’aggiudicazione, e prima della redazione del decreto di trasferimento, l’aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione di esclusione dei beni dalla comunione, resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile.
Coniugi in regime di separazione dei beni:
l’offerta dovrà essere presentata da entrambi i coniugi con la necessaria presenza di tutti e due in sede d’asta.
Nel caso di impossibilità di uno dei coniugi a partecipare all’asta, la rappresentanza potrà essere conferita ad un altro soggetto (incluso il coniuge), purché munito di procura speciale notarile.
Sì, la stipula del contratto di mutuo sarà contestuale all’emissione del decreto di trasferimento e sull’immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado a favore della banca mutuante.
La richiesta di mutuo dovrà essere formalizzata in asta o con dichiarazione successiva da comunicare al Notaio delegato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.
Sì, la volontà di usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa va espressa in sede di asta al termine della stessa.
L’aggiudicatario verrà comunque contattato per valutare l’effettiva esistenza delle condizioni previste dalla legge per poter usufruire di detti benefici e gli verrà fatta firmare correlata autocertificazione che verrà poi prodotta all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 63 delle Disp. Att. del Codice Civile precisa che “…Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” . Per anno in corso e precedente si considera l’anno di esercizio (non solare).
E’ opportuno che gli interessati all’acquisto, ove non precisato dalla perizia agli atti, si informino circa l’esistenza di eventuali pendenze condominiali, anche tramite l’Amministratore condominiale.
Dopo aver saldato il prezzo di aggiudicazione nei termini di legge, l’aggiudicatario dovrà versare il fondo spese (imposte ed onorari notarili), che verrà comunicato dal Notaio delegato, prima della redazione del decreto di trasferimento.
L’aggiudicatario diventa proprietario del bene solo dalla data di firma del Decreto di trasferimento da parte del Giudice. La copia conforme del Decreto di trasferimento, titolo di proprietà per l’aggiudicatario, viene rilasciata dal Tribunale, a seguito di apposita richiesta presentata presso la competente Cancelleria.
Il Giudice dell’Esecuzione, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sull’immobile (ex art. 586 C.p.c.),
L’orientamento maggioritario consente la cancellazione, sussistendo le condizioni di legge, di sequestri conservativi (anche non annotati di sentenza di condanna esecutiva e, quindi, non convertiti in pignoramento) e sentenze di fallimento.
Il Giudice dell’Esecuzione, con il decreto di trasferimento, non può ordinare la cancellazione di altre formalità gravanti sugli immobili (nemmeno se non opponibili alla procedura).
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si segnala che non verranno cancellate:
I contratti di locazione sono opponibili alla procedura se aventi data certa anteriore al pignoramento.
I contratti di locazione di durata superiore ai nove anni sono opponibili se stipulati e trascritti prima del pignoramento.
Per qualsiasi informazione o dubbio relativo a stati di occupazione dell’immobile segnalati nell’avviso di vendita, ci si dovrà rivolgere al Custode nominato dal Tribunale.
Di prassi, l’entità delle spese di trasferimento (imposte, volture) e degli onorari oscilla tra il 10% e il 20 % circa del prezzo finale di aggiudicazione (in caso di concessione dei benefici per la prima casa anche meno).
Premesso che il Decreto di Trasferimento sottoscritto dal Giudice dell’Esecuzione costituisce di per sé titolo esecutivo e consente di agire per l’immediato rilascio dell’immobile, si precisa che l’acquirente dovrà rivolgersi al Custode, nominato.